Revoca della concessione ad Autostrade? La Convenzione non esiste

Il dibattito sulla revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia si basa sul nulla. In questo caso la convenzione non esiste.

Revoca della concessione ad autostrade

Nel caso del crollo del ponte Morandi è stato avviato il terrorismo mediatico a favore della famiglia Benetton. È possibile la revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia? Ovvio. Anzi la Convenzione non esiste.

Rabbia e stupore. Queste le reazioni all’intervento di Di Pietro la sera del 15 Agosto a Inonda, su La7.

Certo, occorre comprendere che era proprio Di Pietro il Ministro delle Infrastrutture quando venne sottoscritta la convenzione con Autostrade per l’Italia. Occorre che difenda il suo operato, ma c’è un limite alla decenza.

Eppure Di Pietro è un magistrato penale e dovrebbe sapere che una concessione (atto amministrativo) regolamentato da una convenzione (atto di diritto privato) non può prevedere eventi di natura penale.

Andiamo con ordine. Ecco il video

La convenzione

La “concessione” è un atto di Diritto Amministrativo. L’Ente pubblico titolare dell’autorità concede a un privato qualcosa.

Può essere un suolo pubblico per l’installazione di una tenda, come può essere la gestione delle infrastrutture dei trasporti.

Come accade anche per gli “incarichi” (cui si affianca il “disciplinare”), all’atto amministrativo “concessione” si affianca un atto di natura privatistica, la convenzione, in cui le parti stabiliscono modi e termini dei rapporti che regolano la concessione stessa.

Si cammina, quindi, in un ambito misto. In parte regolato dal Diritto Amministrativo e in parte regolato dal Diritto Privato.

Nel caso della concessione della gestione delle infrastrutture necessarie ai trasporti, inoltre, siamo in presenza di “tutela rinforzata”.

Il trasporto e la mobilità, infatti, sono considerati servizi pubblici essenziali.

Muovendoci nel confine fra il diritto amministrativo e quello privato, inoltre, c’è un fatto certo: I “patti” oggetto della Convenzione non possono in alcun modo regolamentare aspetti penali.

Di Pietro non lo sa?.

La Convenzione prevede le casistiche ordinarie

La Convenzione (qui con gli allegati disponibili dal sito del Ministero) prevede le modalità ordinarie di gestione della Concessione, ma al Concessionario è affidata l’intera gestione di un servizio pubblico essenziale.

Al verificarsi di determinati casi è prevista la relativa conseguenza. Fino ad arrivare alla possibilità di revoca della concessione stessa in presenza di particolari inadempienze.

Prevedendo anche, con le modalità e le procedure che portano a quella revoca, le penali che lo Stato deve pagare “in ogni caso” al concessionario.

Di Pietro ha sottoscritto una Convenzione che prevede che “in ogni caso” sia lo Stato a dover pagare il concessionario. Dovrebbe già tacere di per se.

Si possono applicare le ipotesi previste dalla Convenzione al crollo del Ponte Morandi? No!

Si può procedere alla revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia? In occasione del crollo del ponte Morandi? Si!

La Convenzione nel caso di specie è solo carta straccia.

Cerco di esprimere il concetto in modo chiaro.

Il disastro del Ponte Morandi non è previsto in Convenzione

Se si fosse trattato di un incidente o di un colpo di sonno ovviamente il Concessionario non avrebbe alcuna responsabilità.

Se il Concessionario avesse chiuso al traffico il Ponte Morandi per il pericolo di crollo, sarebbe stato nelle sue facoltà.

Poi, certo, in questo caso si sarebbero attivate le procedure previste dalla Convenzione:

  • Ha fatto i monitoraggi e la manutenzione?
  • Se non li ha fatti, si sarebbe potuto evitare il danno economico e al diritto alla mobilità?

Ecco. In casi del genere la Convenzione regola le modalità dei rapporti. Responsabilità e conseguenze. Il Ministero avrebbe avviato la procedura, avrebbe ingiunto al Concessionario di provvedere al ripristino entro un certo periodo di tempo eccetera.

Si sarebbero attivate, insomma, le procedure previste dagli articoli 8, 9 e 9 bis della Convenzione.

Con il crollo del ponte Morandi siamo in presenza di una diversa fattispecie.

La revoca della concessione ad Autostrade è difficile? Ma quando mai!

Nel caso del crollo del ponte Morandi siamo in presenza di un fatto particolare.

Il ponte è crollato, ma

  • Non ci sono stati incidenti
  • Qualsiasi “fatalità” possa essere addotta, non è sufficiente. Significherebbe che non esiste alcuna sicurezza nei trasporti e nella mobilità (servizio pubblico essenziale a tutela rinforzata)
  • Anche ammesse ipotesi di errore di progettazione, il monitoraggio e/o la manutenzione e perfino la chiusura avrebbero evitato il disastro?

Perché di disastro si tratta. Ci sono stati morti, feriti e sfollati.

C’è stata una sottovalutazione del rischio? A Novembre il Politecnico di Torino aveva evidenziato criticità proprio nei tiranti di quella torre.

La “disponibilità” a ricostruire il ponte entro cinque mesi, se da un lato mette in regola Autostrade per l’Italia sotto il punto di vista amministrativo, non è sufficiente.

Qui ci sono morti e feriti.

Il caso non è previsto in Convenzione

Il disastro non è previsto dalla Convenzione.

Nei documenti desecretati non è prevista alcuna via di uscita in caso di disastro e di omicidio (sia pure colposo).

E se pure fosse previsto nei documenti segreti, sarebbe un patto nullo perché non può esistere un atto civile-amministrativo che abbia impatto sulla sfera delle responsabilità penali. Siano esse dolose o colpose.

Si tratta di una fattispecie “non tipizzabile” e, in quanto tale, “non tipizzata” nella Convenzione. Richiede conseguenze “non tipiche”, non previste dalla Convenzione.

Revoca della Convenzione con Autostrade per l’Italia? Il minimo

Il disastro del crollo del ponte Morandi, con i morti e i feriti che ha provocato, quindi, non è previsto dalla Convenzione.

Né potrebbe essere previsto.

Semplicemente non doveva accadere.

Il ponte rischia di crollare? Lo chiudi e poi si vedrà se ci sono gli estremi per attivare le penali previste dalla Convenzione.

A fronte di un evento non previsto dalla Convenzione, le conseguenze devono, anch’esse, esulare dalla Convenzione.

La tragedia che è accaduta non può essere gestita “secondo convenzione”. Si rassegnino i Di Pietro e i giornalisti.

Chi nel caso di specie invoca le procedure previste dalla Convenzione è in malafede o non ha approfondito la questione.

La revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia è più che legittima.