Trattativa Stato-mafia. La sentenza potrebbe riaprire processi archiviati

Trattativa Stato-mafia. Se la sentenza diventasse definitiva, per Forza Italia potrebbe mettersi molto male.

pm Nino Di Matteo trattativa Stato-mafia

Trattativa Stato-mafia. Il tassello che mancò a Scarpinato nel processo “Sistemi criminali, meglio noto come “Italia delle Leghe”.

La sentenza di venerdì 20 Aprile sulla “Trattativa Stato-mafia” è davvero storica.

Le parole del PM Di Matteo:

Questa sentenza, dopo cinque anni, riconosce che parte dello Stato negli anni delle stragi trattava con la Mafia e portava alle istituzioni le richieste di Cosa Nostra.

Per la prima volta vengono consacrati i rapporti esterni della Mafia con le istituzioni negli anni delle stragi ed è significativo che questa sentenza abbia riguardato un periodo in cui erano in carica tre governi diversi: quello Andreotti, quello Ciampi e quello Berlusconi

Se diventasse definitiva, collegherebbe altri procedimenti.

Il quadro

La condanna dell’ex senatore Marcello Dell’Utri al processo Trattativa Stato-mafia è per i fatti commessi nel 1994.

Berlusconi era già Presidente del Consiglio.

“Marcello Dell’Utri è colpevole del reato ascrittogli limitatamente alle condotte contestate come commesse nei confronti del governo presieduto da Silvio Berlusconi”

Il reato ascritto a Dell’Utri è la violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario dello Stato (art.338 del Codice Penale).

Marcello Dell’Utri è colpevole di essersi fatto portatore del ricatto di Cosa nostra: o si attenuava la lotta alla mafia, o la piovra avrebbe continuato a colpire il Paese a colpi di tritolo.

I fatti oggetto della sentenza si sviluppano dal 1992 al 1994, coinvolgendo, quindi, i Governi Andreotti, Amato, Ciampi e Berlusconi.

Questa sentenza, se diventasse definitiva, potrebbe gettare nuova luce sulla sentenza che ha già condannato in via definitiva Marcello Dell’Utri per “concorso esterno in associazione mafiosa”1 (il testo della sentenza).

Sopratutto, però, potrebbe costituire motivazione idonea per la riapertura del processo “Sistemi criminali”, meglio noto come “Italia delle Leghe”.

La trattativa Stato-mafia e l’Italia delle Leghe

Di questo processo ne ho ampiamente parlato in altro post che invito a leggere: Lega Nord e Forza Italia: La mafia si scommette .

Nel marzo del 2001 venne depositata dallo stesso PM Scarpinato, la richiesta di archiviazione del procedimento penale n.2566/98 nei confronti di GELLI Licio + 13.

Delineava un quadro eversivo messo a punto da massoneria e mafia per ottenere il controllo dello Stato tramite partiti politici  addirittura costituiti a tale fine.

In questo quadro, i partiti vengono dapprima individuati nelle “Leghe” (con la Lega Nord di Umberto Bossi in primo piano).

Successivamente il “sistema criminale” punta su un partito nuovo:  Forza Italia.

Lega Nord e Forza Italia quindi sarebbero state le scommesse e gli strumenti della mafia, della P2 e della destra eversiva, oltre che di settori deviati dei servizi segreti.

Occorre tenere presente che “archiviazione” non sempre significa “assoluzione”.

In questo caso il P.M. Scarpinato chiese l’archiviazione perché 

In conclusione, il P.M. ritiene che l’insufficiente prova di un nesso di casualità fra l’attività finalizzata alla costituzione dei movimenti leghisti meridionali e l’accordo eversivo-criminale maturato all’interno di Cosa Nostra, nonché l’incompletezza della prova in ordine alla “permanenza” dell’accordo eversivo-secessionista negli anni successivi al 1991, non consentono di sopperire all’insufficienza del materiale probatorio in ordine al requisito organizzativo, indispensabile per la configurabilità del reato di cui all’art. 270 bis c.p., con conseguente analogo giudizio in relazione all’altro delitto per cui si procede (artt. 110 e 416 bis c.p.)

Scarpinato non aveva sufficienti prove per dimostrare il rapporto causa-effetto dell’accordo criminale e che lo stesso accordo si fosse protratto oltre il 1991.

L’art. 270 bis del Codice Penale

Al tempo del procedimento l’articolo 270 bis del Codice Penale (Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico) era questo:

Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con fini di eversione dell’ordine democratico e’ punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni e’ punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Nell’ottobre del 2001 venne esteso anche ai casi di terrorismo ed eversione internazionale:

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.

Ora, aspettiamo le motivazioni, ma la sentenza emessa venerdì 20 Aprile 2018 pare proprio fornire queste prove.

L’attualità di “Italia delle Leghe”

Dal 1991 la Lega Nord ha subito molte trasformazioni. Umberto Bossi (il soggetto citato nella sentenza) non riveste più ruoli decisionali e il prof. Miglio è scomparso. Qualcun altro è ancora in posti in qualche modo chiave.

Forza Italia, però, è sempre rimasta uguale a se stessa. Rimane sempre il “Partito Azienda” di Silvio Berlusconi.

 


1 La sentenza che Alessandro Di Battista lesse a pochi metri da casa di Silvio Berlusconi.