Incostituzionalità della Legge elettorale: La Consulta dovrebbe abbattere integralmente l’Italicum

L’Italicum non è emendabile dalla Corte Costituzionale. L’incostituzionalità della legge elettorale è assoluta e la Consulta dovrebbe dichiararne la totale incostituzionalità per tornare al “Consultellum”

incostituzionalità della legge elettorale: la Corte Costituzionale

Nessuna sentenza della Consulta sull’«Italicum» può essere autoapplicativa, ma una legge elettorale utile deve sempre esistere. Unica soluzione: totale incostituzionalità della legge elettorale 06 Maggio 2015, n° 52. Resterebbe in vigore il “Consultellum”.

Incostituzionalità della legge elettorale 06 Maggio 2015, n° 52: I princìpi.

Una legge elettorale utile, utilizzabile e immediatamente applicabile è condizione necessaria per l’esercizio democratico.

Il ritornello “non si può votare perché non c’è una legge elettorale utilizzabile” è l’antitesi della Repubblica Democratica.

E che a dirlo sia il “Garante della Costituzione” – il Presidente della Repubblica – dovrebbe far riflettere sulla condizione di salute della stessa democrazia in Italia.

L’esistenza di una legge elettorale, infatti, è condizione necessaria per l’esercizio del diritto di voto sancito dall’art. 48 della Costituzione:

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Attenzione a “… e ne assicura l’effettività”. Vale, ovviamente, anche per il diritto di voto degli italiani in Italia!

Ecco perché qualsiasi legge che non assicuri l’effettività del diritto di voto è incostituzionale.

Chi deve vigilare sulla garanzia di questa condizione assolutamente indispensabile, se non il Presidente della Repubblica?

Eppure Mattarella dice, adesso, che l’effettività del voto non è garantita dalla legge che egli stesso ha firmato e promulgato.

Le ulteriori implicazioni nefaste

Della limitazione delle prerogative costituzionali dello stesso Presidente della Repubblica ne ho già accennato in “Sciogliere le Camere: Napolitano e Mattarella tradiscono la Costituzione“.

L’articolo 88 della Costituzione, infatti, sostiene che:

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Ma senza una legge elettorale che assicuri l’effettività del diritto di voto, il Presidente della Repubblica non può esercitare questa prerogativa costituzionale.

Inoltre occorre tenere presente l’impossibilità di proroga della durata delle Camere prevista dall’art. 60 della Costituzione:

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Il quinquennio scade nel 2018.

Cosa accadrà se al 2018 le Camere non avranno prodotto una legge elettorale che assicuri l’effettività del diritto di voto?

Dovrà “giocoforza” essere prorogata la durata delle Camere perché mancando una legge elettorale “usabile” non sono rinnovabili? Ma stiamo scherzando?

Mattarella si è reso conto che – facendosi complice di una maggioranza renziana supponente, spregiudicata e antidemocratica – ha reso inefficace il principio fondamentale della democrazia? Ha compreso che ha tradito il suo compito di “garante della Costituzione”?

La legge elettorale è costituzionalmente necessaria.

La stessa Corte Costituzionale (sentenza 1/2014) ha stabilito che la legge elettorale è una legge costituzionalmente necessaria.

Nella valutazione della incostituzionalità della legge elettorale attualmente in vigore (“Italicum” – Legge 06/05/2015 n° 52) dovrà, quindi, essere formata una “sentenza autoapplicativa”, una sentenza, cioè, che lasci in vigore una legge elettorale che assicuri l’effettività del diritto di voto, come accaduto con la sentenza 1/2014 sulla incostituzionalità del “porcellum”.

La Suprema Corte di Cassazione, infatti, in quell’occasione (sentenza 8878/2014 applicativa del pronunciamento della Consulta) si espresse:

la tutela riconosciuta dall’ordinamento ai ricorrenti elettori […] è quella […] della sentenza costituzionale che ha ripristinato la legalità costituzionale, potendo essi, a decorrere dal 13 gennaio 2014 ed attualmente, esercitare il diritto di voto secondo i precetti costituzionali

Il “porcellum”, combinato con il pronunciamento della Consulta, è una legge elettorale che assicura l’effettività del diritto di voto.

Effettività che è stata vanificata con la truffa renziana – avallata da Mattarella – denominata “Italicum”.

Se fino a ieri avevamo una legge elettorale che assicurava l’effettività del diritto di voto, adesso non c’è più!

Le alternative della Corte Costituzionale

Il “Porcellum”, era una legge completa.

In parte incostituzionale ma è stato sufficiente dichiarare l’incostituzionalità delle parti incostituzionali per residuarne una legge elettorale usabile.

Sull’Italicum, la Consulta non può limitarsi a eliminare questa o quella frase con la formula “è incostituzionale nella parte in cui prevede che … ” (sentenza «ablativa»)

In presenza di “omissioni legislative” la Consulta potrebbe utilizzare una “sentenza additiva” (con formula “è incostituzionale nella parte in cui NON prevede che”) o addirittura “manipolativa” (utilizzando, nella stessa sentenza, sia formule abltative sia formule additive).

Ma sull’Italicum, non può neppure ricorrere a sentenza manipolativa.

Infatti l’Italicum è omissivo in tutta la parte relativa al Senato che, costituzionalmente, ha un sistema di elezione su base regionale e per collegi.

La Corte Costituzionale non può definire i collegi. Neppure con una sentenza additiva!

Resta costituzionalmente essenziale l’esistenza di una Legge Elettorale e occorre che la Corte Costituzionale lasci in vigore una legge elettorale che assicuri l’effettività del diritto di voto.

Se davvero la Consulta adotterà una sentenza non politicamente condizionata (come sul referendum relativo all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori) dovrà abbattere e dichiarare l’incostituzionalità della legge elettorale 06 Maggio 2015, n° 52 (“Italicum”).

Per intero!

Rimarrebbe in vigore il “Porcellum” così come reso costituzionalmente usabile con sentenza della Corte Costituzionale 13 gennaio 2014, n° 1.