Governo non eletto. Con Gentiloni siamo a quattro consecutivi

Con quello di Gentiloni siamo al quarto governo non eletto. Sottolineo “non eletto” e spiego il perché.

gentiloni e il quarto governo non eletto

Democrazia sospesa e governi non eletti. Il governo Gentiloni è il quarto consecutivo. Ma in che senso “governo non eletto”?

Quando si parla dei governi Monti, Letta, Renzi e Gentiloni viene spesso ripetuto che si tratta di “Governi non eletti”.

I sostenitori del Partito Democratico, che ormai abituati a digerire qualsiasi cosa pare abbiano pure perso il significato di “democrazia”, invocano l’articolo 92 della Costituzione:

Articolo 92 comma 2 della Costituzione:

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri

Quindi, sostengono, mai il Presidente del Consiglio e i suoi ministri sono stati eletti. Vengono nominati dal Capo dello Stato e ottengono la fiducia delle Camere.

Giusto. O meglio, sarebbe giusto se non omettessero almeno due dettagli.

Quando si vota, si scelgono persone e programmi

Non è un caso se ad avviare la stagione delle “lacrime e sangue” è stato il governo Monti. Un governo non eletto, nel senso che non aveva mai sottoposto il suo programma all’elettorato.

Chi avrebbe votato un programma che prometteva la distruzione del sistema pensionistico, la creazione degli esodati, la depressione della domanda interna attraverso l’incremento vertiginoso delle tasse eccetera eccetera?

Quel governo fu il primo governo non eletto. Nominato da Napolitano per eseguire i suoi ordini.

E quando è stato eletto l’attuale Parlamento, non potendo votare persone sono stati votati programmi.

Nel programma PD dove sta scritto che lo scopo del Governo Letta consisteva nelle riforme costituzionali?

Anzi:

La sicurezza dei diritti e delle libertà di ognuno risiede nella stabilità della Costituzione, nella certezza che essa non è alla mercè della maggioranza del momento, e resta la fonte di legittimazione e di limitazione di tutti i poteri. Il Partito Democratico si impegna perciò a ristabilire la supremazia della Costituzione e a difenderne la stabilità, a metter fine alla stagione delle riforme costituzionali imposte a colpi di maggioranza

Anche con Letta, Napolitano impose il tradimento del patto con gli elettori.

Allo stesso modo con Renzi. Non riesco a trovare nel programma PD alcun riferimento alla distruzione di qualsiasi diritto del lavoro, alla demolizione della scuola pubblica, allo sventramento della Costituzione…

Un Governo il cui programma non è stato scelto e votato è un governo non eletto!

La fiducia di un Parlamento di parlamentari illegittimi

Il secondo elemento da tenere in considerazione è la sentenza della Corte Costituzionale 1/2014:

in definitiva, è la circostanza che alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione, manca il sostegno della indicazione personale dei cittadini, che ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione

Se ai parlamentari eletti manca il sostegno della rappresentanza popolare, che rappresentatività può avere un Governo al quale quei parlamentari senza rappresentanza danno la fiducia?

E non si invochi il richiamo alla indefettibilità delle Camere. Le frasi vanno lette per intero:

È pertanto fuori di ogni ragionevole dubbio – è appena il caso di ribadirlo – che nessuna incidenza è in grado di spiegare la presente decisione neppure con riferimento agli atti che le Camere adotteranno prima di nuove consultazioni elettorali: le Camere sono organi costituzionalmente necessari ed indefettibili e non possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la capacità di deliberare. Tanto ciò è vero che, proprio al fine di assicurare la continuità dello Stato, è la stessa Costituzione a prevedere, ad esempio, a seguito delle elezioni, la prorogatio dei poteri delle Camere precedenti «finchè non siano riunite le nuove Camere» (art. 61 Cost.), come anche a prescrivere che le Camere, «anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni» per la conversione in legge di decreti-legge adottati dal Governo (art. 77, secondo comma, Cost.).

La Corte Costituzionale richiama il principio di “continuità dello Stato” in attesa delle elezioni. La Corte opera un espresso richiamo all’istituto della “prorogatio”. La Corte Costituzionale cita due articoli di riferimento (l’art. 61 e l’art. 77 secondo comma). La prorogatio menzionata dalla Corte Costituzionale non avrebbe potuto eccedere i novanta giorni, giacché la Consulta ha consegnato una legge pienamente usabile.

Mattarella e l’«Italicum»

Ma la Legge della Consulta è stata rifatta. Con spunti di incostituzionalità ben peggiori dello stesso Porcellum e solo per la Camera.

Già che ci siamo, art. 88 Cost.:

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura

Mattarella ha firmato e promulgato l’Italicum. Non si è reso conto che violava la Costituzione anche perché (fra gli altri motivi) limitava il suo potere di scioglimento delle Camere?

Ma per quali cause il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere? Fra le altre:

  • Situazione di contrasto fra Parlamento e Governo in seguito all’approvazione di una mozione di sfiducia da parte delle Camere;
  • Constatazione che le Camere non rispecchino più la volontà del corpo elettorale;
  • Incapacità delle Camere di esprimere una maggioranza stabile;
  • Crisi di governo che la maggior parte dei partiti politici ritiene di poter risolvere soltanto ricorrendo ad una nuova consultazione elettorale.

Che queste Camere non rispecchiano la volontà del corpo elettorale lo ha detto la Corte Costituzionale, ma Napolitano e Mattarella continuano a imporre governi non eletti!

Questo pensano (anche) all’estero di Gentiloni:

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 E la Democrazia resta sospesa!

EDIT P.S.: Qualche “dottor sottile” mi ha fatto notare che “potere” non è “dovere”, quindi la potestà di scioglimento delle Camere del Capo dello Stato non è un obbligo.

Faccio sommessamente notare che per un organo di garanzia costituzionale e che rappresenta l’unità della Nazione “potere” si traduce quasi sempre in “dovere” se ricorrono le condizioni.

Le Camere rispecchiano la volontà del corpo elettorale? No.

Lo ha detto la Corte Costituzionale, non è una semplice percezione.

Il Capo dello Stato, in questo caso, «può» o «deve» sciogliere le Camere?

Ma Napolitano le regole le ha stiracchiate per piegarle alla sua “fissa” del “Le riforme! Fate presto!”.

Mattarela, dal canto suo, promulgando l’«Italicum» ha creato la condizione incostituzionale di non poter sciogliere le Camere, accorgendosi solo adesso che non prevede modalità di elezione del Senato.

Piroette e giravolte a go-go, l’importante è che non si voti!