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Costituzione e vincoli europei: la riforma mette il cappio

La riforma rafforza lo stretto legame fra Costituzione e vincoli europei. Le norme europee diventano diritto costituzionale.

costituzione e vincoli europei. Lo Stato si adegui

Nella riforma Napolitano-Renzi-Boschi-Verdini l’intero ordinamento europeo diventa diritto costituzionale. Costituzione e vincoli europei diventano un tutt’uno.

Con la riforma della Costituzione di Napolitano-Renzi-Boschi si sancisce l’automatico adeguamento non solo ai trattati europei, ma all’intero ordinamento europeo che sale al rango di fonte al pari della Costituzione stessa.

Per spiegarlo, fra i molti articoli in cui viene introdotta la subordinazione all’Europa, voglio partire dall’art. 117.

Nella stesura originaria del 1948, il comma 1 dell’art. 117 recitava:

La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre Regioni

Già con la riforma del 2001 (governo Amato), con la scusa di attuare il federalismo tanto caro alla Lega, l’articolo 117 comma 1 divenne:

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

L’originario art. 117 disponeva delle attribuzioni delle regioni.

Con la scusa di dare una risposta alle spinte federaliste e ripartire le competenze, in questo comma venne inserito il vincolo anche per lo Stato (prima non citato) di rispettare l’ordinamento comunitario e gli obblighi internazionali al pari della Costituzione, con buona pace della Sovranità nazionale.

Ma per i nuovi “padri e madri costituenti” non era ancora sufficiente.

“Ordinamento comunitario” e “obblighi internazionali” erano troppo vaghi.

Occorreva chiarire meglio che la Sovranità italiana appartiene all’Europa e quindi ecco come verrebbe modificato l’art. 117 comma 1:

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali.

Stato e Regioni devono rispettare non solo la Costituzione, ma l’intero ordinamento dell’Unione Europea, facendolo assurgere a fonte costituzionale.

Ricordo a me stesso che con “ordinamento” si intende TUTTO l’insieme degli elementi normativi. Costituiscono parte degli ordinamenti perfino “Usi e Consuetudini”.

Risulta evidente che se vanno rispettati tout-court i vincoli dell’ordinamento UE, potrebbe non essere necessario addirittura alcun atto di recepimento. Costituzione e vincoli europei diventano un tutt’uno.

Qualunque atto Europeo, infatti, entra a far parte dell’ordinamento europeo. Se occorre rispettarne i vincoli, come si potrebbe non rispettare una direttiva anche se ancora non recepita?

Le altre norme, quelle che dispongono le competenze per il recepimento, quindi, potrebbero entrare in contrasto con l’art. 117 comma 1, ma vediamole.

Nuova formulazione dell’art. 55 comma 4 (le frasi sono separate solo ai fini della comprensione, ma appartengono tutte allo stesso comma)

 Il Senato della Repubblica […]

Concorre all’esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione europea.

Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea.

Valuta le politiche pubbliche e l’attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori.

La seconda frase è fantastica.

Le politiche dell’Unione Europea ormai sono trasversali rispetto a qualsiasi argomento. Dall’agricoltura alle assicurazioni, dalle discariche alla sicurezza sul lavoro. Se la frase è da correlare a quanto disposto nell’art. 70 per come proposto, significa che il Senato parteciperebbe in regime di bicameralismo perfetto su qualsiasi materia. Con buona pace della divisione per materie dell’articolo 70 stesso.

Su twitter, gli “attenti #bastaunsi” mi fanno notare che probabilmente si fa riferimento alle informative che il Governo è tenuto a trasmettere alle Camere in alcuni casi previsti dalla Legge 234 del 24 Dicembre 2012.

Della possibilità che il riferimento sia alla Legge 234 del 24 Dicembre 2012 ne parliamo fra poco.

La terza frase è invece subdola. Una Camera con elezione di secondo livello (che, ne ho parlato più volte, non sarebbe neppure titolata a legiferare), composta da sindaci e consiglieri regionali senza vincolo di mandato andrà a verificare “l’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori”.

In perfetta linea con le antidemocratiche “istituzioni” europee mai elette, il nuovo Senato farà da cane da guardia. Sarà il censore delle politiche pubbliche e delle pubbliche amministrazioni rispetto all’impatto delle politiche UE.

Articolo 70 comma 1

Tralascio la trascrizione delle 192 parole che compongono il solo comma 1 dell’articolo 70. Il bicameralismo perfetto rimane vigente, fra l’altro

[…]per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea[…]

Questa è la frase che si correla a quella esaminata prima estratta dall’art. 55 comma 4 e che estenderebbe il bicameralismo perfetto a una serie infinita e imprevedibile di materie.

Ancora una volta gli “attenti #bastaunsi” mi fanno rilevare che il testo è l’esatta riproduzione del titolo della Legge  234 del 24 Dicembre 2012.

Punto primo: anche in questo caso non sarebbe chiaro se il riferimento è alle sole eventuali modifiche alla Legge stessa o la competenza si estenderebbe alle materie di cui tratta. Altro intasamento presso la Corte Costituzionale.

Ma il fatto più grave sarebbe dato dalla citazione di una legge ordinaria (per mezzo del suo titolo, tra l’altro) in Costituzione.

Questa Legge sarebbe modificabile, ma mai abrogabile senza la contestuale modifica costituzionale?

Ma davvero questi “giureconsulti” trattano la Costituzione come fosse una circolare ministeriale?

Ancora un riferimento all’Unione europea nell’articolo 80:

La Camera dei deputati autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea sono approvate da entrambe le Camere.

In corsivo la frase aggiunta.

Non può sfuggire la differenza espressiva.

La sola Camera dei Deputati “autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali”. La ratifica dei trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea vanno in regime di bicameralismo perfetto.

Il TTIP o il CETA (qualora il Ministro Calenda si degnasse di portarli a ratifica) sarebbero “trattati internazionali” e quindi di competenza solo della Camera?

O in quanto trattati fra l’Unione Europea e altri Stati sarebbero “relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea” e quindi soggetti al bicameralismo perfetto?

La questione è fondamentale, tenuto conto che, come visto all’inizio, trattati, leggi, direttive, circolari e note che provengano dall’Unione Europea porranno limiti alla legislazione italiana al pari della stessa Costituzione.

P.S.: I post sull’argomento sono raccolti nel tag riforma costituzionale Il post di sintesi è Finalità della riforma: modifica della forma di Stato e di Governo