Finanziamento ai partiti. La riforma li elimina o li introduce?

Secondo la propaganda #bastaunsì la “riforma” costituirebbe «taglio dei costi della politica» anche perché eliminerebbe il finanziamento ai partiti. Sarà vero?

finanziamento ai partiti

Nella Costituzione vigente non c’è alcun riferimento al finanziamento ai partiti. Con la riforma si introdurrebbe il divieto per alcuni casi.

Fra i motivi di propaganda per il Sì alla riforma Boschi ci sarebbe l’eliminazione dei contributi ai partiti.

In effetti, nel testo un riferimento c’è all’art. 40 comma 2 (Disposizioni Finali) e riguarda solo i Consigli Regionali

2. Non possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari recanti oneri a carico della finanza pubblica in favore dei gruppi politici presenti nei Consigli regionali.

La previsione è nelle “Disposizioni Finali” perché nella Costituzione vigente non ci sono articoli che consentano l’erogazione di rimborsi, finanziamenti e qualsivoglia trasferimento da parte dello Stato ai partiti e quindi è stato aggiunto.

Ma i finanziamenti ai partiti, rimborsi o comunque vogliamo chiamarli, sono stati introdotti con legge ordinaria (Legge Piccoli, 1974. Approvata in soli 16 giorni) e per sopprimerli basta una legge ordinaria.

La improvvisa previsione in Costituzione, ha due effetti:

  1. Specchietto per le allodole, visto che basta una legge ordinaria per eliminarli
  2. Pericolosa apertura costituzionale per le fattispecie non previste e residuali

Se si introduce in Costituzione un divieto preciso e circoscritto, limitato ad alcune fattispecie e solo per i Consigli regionali, allora tutto il resto diventa previsione normativa di consenso.

Infatti, la Costituzione prevederebbe adesso l’erogazione di somme ai gruppi politici dei Consigli regionali purché non si tratti di “rimborsi o trasferimenti analoghi”.

Sappiamo quanto fervida sia la fantasia politica nell’inventarsi giochi di parole per aggirare un divieto.

Ma è peggio. Molto peggio.

Essendo il (limitato) divieto specificatamente diretto ai Consigli regionali, finanziamenti ai partiti anche erogati sotto forma di “rimborsi o analoghi trasferimenti” sarebbero adesso espressamente previsti dalla Costituzione per i livelli nazionale ed europeo.

L’indomani della eventuale approvazione referendaria della “riforma” la Legge 21 febbraio 2014, n. 13 sarebbe immediatamente incostituzionale.

È la Legge che ha abolito in modo progressivo il finanziamento ai partiti. Progressivo perché il totale azzeramento avverrà nel 2017 (giusto caso).

P.S.: I post sull’argomento sono raccolti nel tag riforma costituzionale Il post di sintesi è Finalità della riforma: modifica della forma di Stato e di Governo